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Statuto

Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP)

Costituzione
Articolo 1 – È costituita l’Associazione Scientifica denominata “Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica” (STOREP).

Articolo 2 – La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2060, salvo tacita proroga.

Articolo 3 – L’Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, via del santo 33, CAP 35123, Padova, e potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Finalità
Articolo 4 – L’attività dell’Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso e non persegue scopi di lucro.

Articolo 5 – L’Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere e favorire le attività di studio e ricerca sulla storia dell’economia politica, in tutte le loro articolazioni;
b) collaborare con gli organismi, nazionali ed internazionali, indirizzati all’approfondimento della storia dell’economia politica;
c) contribuire alla definizione dei programmi dell’insegnamento e alla diffusione della storia dell’economia politica, nonché alla loro collocazione istituzionale;
d) incentivare la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze nella storia dell’economia politica tramite la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di congressi, l’attribuzione di borse di studio, l’istituzione di premi diretti al progresso della storia dell’economia politica;
e) promuovere forme di cooperazione per la realizzazione di obiettivi comuni con altre organizzazioni e Istituzioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri;
f) collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica. L’Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

Patrimonio
Articolo 6 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali di iscrizione;
b) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
La gestione finanziaria e la tenuta dei bilanci sono a cura del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle norme di Regolamento. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio dell’Associazione (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere compiuto dal Presidente in nome dell’Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi. Le cariche dei vari organi dell’Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Soci
Articolo 7 – I Soci dell’Associazione sono distinti in quattro categorie:
a) Soci ordinari: sono Soci ordinari tutti coloro che sono attivi nel campo della Storia dell’Economia Politica e che si iscrivano all’associazione. Ogni Socio ordinario ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee e gode dei diritti di elettorato attivo e passivo.
b) Soci collettivi: i Soci collettivi sono Enti o Associazioni che svolgono le loro attività anche nel campo della ricerca in Storia dell’Economia Politica e intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della STOREP. Ogni Socio collettivo ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee. I Soci collettivi godono soltanto dell’elettorato attivo.
c) Soci sostenitori: i Soci sostenitori sono Enti, Associazioni, persone giuridiche o persone fisiche che concorrono a sostenere l’Associazione con contributi finanziari e con altre facilitazioni. I soci sostenitori godono soltanto dell’elettorato attivo.
d) Soci onorari: i Soci onorari sono studiosi che, con la loro opera, hanno dato contributi di grande rilevanza scientifica alla Storia dell’Economia Politica e sono benemeriti per l’attività svolta a favore degli scopi indicati dall’Articolo 5. La nomina a socio onorario deve essere proposta a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata a maggioranza dall’Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 8 – Ogni Socio ordinario o collettivo è tenuto a essere in regola con il pagamento delle quote associative. L’importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. La carica di Socio non è trasmissibile.

Articolo 9 – L’ammissione dei Soci collettivi e dei Soci sostenitori, deliberata dal Consiglio Direttivo, viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Si può decadere dalla qualifica di Socio:
a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità dell’Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocumento al buon nome dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza qualificata;
b) per morosità protratta (inadempienza superiore ai due anni) su delibera del Consiglio Direttivo;
c) per dimissioni, previa dichiarazione scritta del socio. L’esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo e viene ratificata da parte dell’Assemblea.
I Soci che siano stati radiati, siano decaduti o abbiano receduto non possono esigere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Organi
Articolo 11 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Segretario Generale;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei conti;
f) il Collegio dei Garanti.

Assemblea dei soci
Articolo 12 – L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci non decaduti. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Le convocazioni dell’Assemblea avvengono per via telematica, debbono comunque garantire la convocazione dei Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza e con la notifica dell’ordine del giorno; ove particolari casi d’urgenza lo richiedano l’assemblea potrà essere convocata alle medesime condizioni nel termine di quindici giorni. L’Assemblea (compresa quella Straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all’Assemblea. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti espressi, mentre quella straordinaria delibera a maggioranza assoluta. I compiti dell’Assemblea sono:
a) l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, o nel maggior termine dei sei mesi;
b) la votazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
c) la proposizione e votazione di iniziative scientifiche e culturali.
L’elezione del Presidente, del Segretario Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti avviene per via telematica. Partecipano alla votazione tutti i soci non decaduti. L’elezione avviene nel semestre precedente la conferenza annuale a cui giunge a termine il mandato. L’elezione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Almeno entro 30 giorni prima dell’Assemblea al cui ordine del giorno vi sia l’elezione e/o il rinnovo delle cariche sociali i candidati formalizzano la loro candidatura per via telematica al Segretario e a cui il Segretario darà la più ampia diffusione. Ogni elettore può esprimere rispettivamente una sola preferenza per il Presidente una sola preferenza per il Segretario Generale fino a 3 preferenze per il Consiglio Direttivo fino tre preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti. Gli eletti entrano in carica in occasione della conferenza annuale immediatamente successiva alle elezioni.

Presidente
Articolo 13 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina l’attività dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma come legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente assume in via di urgenza con l’obbligo di sottoporre a ratifica, tutte le decisioni che risultino necessarie ai fini statutari. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma, la rappresentanza legale e i compiti a lui demandati spettano al Segretario Generale. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria, entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei Soci. La carica di Presidente dura tre anni e non è rinnovabile.

Segretario Generale
Articolo 14 – Il Segretario Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell’Associazione, d’accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo. A tal fine coordina l’attività di ordinaria amministrazione dell’Associazione, con riferimento ai rapporti sia con gli associati, sia con i collaboratori; tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l’archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell’Associazione; provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo; svolge la funzione di tesoriere curando l’amministrazione finanziaria dell’Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente; sovrintende agli adempimenti legislativi ed amministrativo-contabili, sui quali informa il Presidente e il Consiglio Direttivo; si occupa della normale corrispondenza; cura l’aggiornamento del sito web dell’Associazione e ne pubblicizza l’attività e ogni iniziativa; è il responsabile della gestione organizzativa delle riunioni scientifiche dell’associazione. La carica di Segretario Generale dura tre anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato.

Consiglio direttivo
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative concordanti con le finalità dell’Associazione e attua le direttive dell’Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta:
a) garantire il rispetto del presente Statuto;
b) svolgere i compiti di cui ai precedenti Articoli 9 e 10;
c) deliberare le quote associative;
d) presentare all’Assemblea Ordinaria i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
e) promuovere o ratificare la costituzione di gruppi di lavoro e di gruppi di interesse, nominandone i relativi coordinatori;
f) proporre e varare iniziative scientifiche e culturali.
Il Consiglio Direttivo è in carica per tre anni dal momento dell’insediamento ed è composto da: il presidente, il segretario, l’ex-presidente nei tre anni successivi alla scadenza del suo mandato, il rappresentante dei giovani STOREP, più sette Consiglieri scelti tra i Soci, eletti secondo quanto stabilito negli articoli 7 e 12. Ciascun consigliere è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, si provvederà in base all’art.18 del presente statuto. Il rappresentante dei giovani STOREP è eletto per via telematica tra tutti i soci con meno di 35 anni e non è rieleggibile. Le elezioni si svolgono in concomitanza con le elezioni degli altri membri del consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all’Assemblea dei Soci. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, che può essere raggiunta sommando ai presenti le giustificazioni scritte degli assenti, i quali però non hanno facoltà di rilasciare deleghe per le votazioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti. Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. L’eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l’Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva la proposta o promuove la formazione di gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono finalizzati alla realizzazione di uno o più specifici progetti e hanno durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione

Collegio dei revisori dei conti
Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, vigila sulla contabilità dell’Associazione e sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i Soci ordinari ed è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Collegio dei Garanti
Articolo 17 – Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto da parte dei soci della finalità dell’Associazione, può inviare ai soci raccomandazioni e può censurare il comportamento di soci. Deve altresì invitare un socio alle dimissioni dall’Associazione laddove ricorrano motivi di grave incompatibilità con gli scopi dell’Associazione. Il Collegio dei Garanti è altresì chiamato a dirimere ogni eventuale controversia tra gli organi dell’Associazione. Il collegio dei garanti è costituito da tutti gli ex-presidenti dell’Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Sostituzione degli eletti
Articolo 18 – Qualora per qualunque motivo, si renda vacante una carica subentra in essa il Socio che nell’elezione precedente aveva riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, si procederà a sorteggio. Se tale forma di sostituzione non è applicabile, si indicono nuove elezioni.

Scioglimento
Articolo 19 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.

Rinvio
Articolo 20 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.